L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.
Esso consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.); esso vale anche nel processo penale.

 

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